Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 13 gennaio 2017

 

Circolare n. 13/2017

 

Oggetto: Autotrasporto – Pagamento cumulativo bollo auto – Articolo 1 commi 38-39 Legge 11.12.2016, n.232, su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.

 

La Legge di Bilancio 2017 ha finalmente previsto che il pagamento del bollo auto per le flotte di camion possa avvenire cumulativamente anziché per singolo automezzo. Si tratta di una semplificazione richiesta da tempo da Confetra.

 

Dal 2009 il pagamento cumulativo del bollo auto è stato consentito alle imprese di leasing (art.7 L.99/09). Ora quella stessa disposizione è stata estesa ai proprietari di flotte.

Occorre rammentare che la tassa automobilistica per le regioni a statuto ordinario e per le province autonome di Trento e Bolzano è un tributo locale e che alcune regioni avevano già consentito il pagamento cumulativo.

 

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 trova applicazione diretta nelle regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dove la tassa automobilistica è ancora di competenza statale.

 

Confetra si attiverà per una effettiva e pronta operatività della norma.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016 (Fonte: Normattiva)

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 

 

La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 

Parte I - Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

 

                               Art. 1 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
                             *** omissis ***
  38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse
automobilistiche,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, la facolta' di pagamento cumulativo ai sensi  dell'articolo
7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' estesa alle aziende
con  flotte  di  auto  e  camion  delle  quali  siano   proprietarie,
usufruttuarie, acquirenti  con  patto  di  riservato  dominio  ovvero
utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. 
  39. I versamenti  cumulativi  di  cui  al  comma  38  del  presente
articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  devono
in ogni caso essere eseguiti in  favore  della  regione  o  provincia
autonoma  competente  in  relazione  rispettivamente  al   luogo   di
immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria,  al
luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo. 
                             *** omissis ***
Fine testo